Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 94 del Codice della Strada

Le Ordinanze del TAR del Lazio del 28 novembre scorso, accogliendo le istanze di aziende del settore della locazione veicoli ricorrenti, hanno sospeso l’efficacia della Circolare del MIT n. 15513 del 10 luglio scorso (articolo 94, comma bis, del Codice della Strada in materia di intestazione temporanea di veicoli oltre i 30 giorni) rispetto al paragrafo E.3 in materia di locazione senza conducente ed hanno fissato l’udienza di merito per il 28 maggio 2015.

Le Ordinanze hanno effetto immediato dall’avvenuto deposito e ogni adempimento/obbligo di comunicazione riguardante la fattispecie della locazione senza conducente non è attualmente vigente.

Contrariamente a quanto prospettato in alcuni articoli apparsi sulla stampa, la norma regolamentare che prevede tali obblighi di comunicazione (ovvero l’art. 247 bis del Regolamento di esecuzione ed attuazione delCodice della Strada) con riferimento allo specifico settore della locazione senza conducente, come è evidente, non è concretamente applicabile in costanza di sospensione delle indicazioni operative del Ministero, contenute nel paragrafo della Circolare n. 15513/2014 oggetto di provvedimento cautelare. La Circolare continuerà invece ad essere valida ed applicabile alle fattispecie diverse dalla locazione senza conducente.

Tale regime applicativo resterà valido fino alla decisione sul merito, fatte salve eventuali impugnazioni delle ordinanze di sospensiva da parte delle PA interessate, al momento non pervenute, e le eventuali, conseguenti decisioni del Consiglio di Stato.

Peraltro, anche in assenza di indicazioni da parte dei Ministeri, la Circolare del MIT del 10 luglio scorso, con riferimento agli adempimenti legati alla locazione senza conducente, deve intendersi sospesa.In ogni caso, si rappresenta che le aziende di noleggio hanno manifestato la ferma volontà di censurare in ogni sede qualsiasi comportamento e/o indicazione difforme da parte degli enti competenti, in quanto adottato in espressa violazione di un provvedimento proveniente dall’Autorità giurisdizionale.

Le aziende del settore non escludono neppure, laddove venissero adottati da parte dei Ministeri competenti iniziative in contrasto con il chiaro dettato delle Ordinanze del TAR Lazio che comportino l’instaurarsi di numerosi contenziosi, l’avvio di iniziative per accertare eventuali responsabilità, anche a titolo di danno erariale, delle PA interessate e dei singoli funzionari responsabili.

In tale complessiva situazione, attesi gli aspetti giudiziari e legislativi da considerare, riteniamo che qualsiasi eventuale contestazione, da parte degli organi di polizia stradale sull’inosservanza dell’art. 94, comma 4 bis del C.d.S e/o dell’art. 247 bis del Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. per fattispecie legate al settore della locazione senza conducente, sia illegittima, in quanto priva degli elementi essenziali di applicabilità della norma (regolamentazione dell’obbligo di comunicazione) e soprattutto adottata in evidente elusione di un giudicato.

In buona sostanza, a seguito delle Ordinanze del TAR, l’articolo 247 bis del Regolamento del Codice della Strada (articolo previsto dal DPR n. 198/2012, il regolamento attuativo dell’art. 94, comma 4 bis), in vigore oltretutto dal 7 dicembre 2012, viene a trovarsi in situazione di totale inapplicabilità per la parte attinente la locazione senza conducente.